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Obbligo di dotazioni invernali

Mercoledì, 19 Novembre 2014

 

Dal 15 Novembre parte l’obbligo di dotare le proprie autovetture di pneumatici invernali.

La disposizione è disciplinata dall’art. 6 del Codice della Strada, introdotta dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 e applicabile anche per l’art. 7 C.d.S. nei centri abitati.

L’obbiettivo che intende tutelare  è garantire una buona circolazione stradale, anche di fronte a quelle condizioni climatiche come precipitazioni piovose ghiacciate possono avere un’intensità e una durata tale da condizionare il regolare svolgimento del traffico, in quanto le condizioni di aderenza degli pneumatici verrebbero meno causando problematiche che porterebbero a blocchi della circolazione stradale.

Gli pneumatici da neve o da ghiaccio, ossia gli pneumatici “invernali”, o pneumatici termici,  garantiscono una buona tenuta anche in presenza di basse temperature e fondi scivolosi e innevati.

L’obbligo riguarda tutti i veicoli a quattro ruote, auto, mezzi pesanti e tir, purchè non abbiano montati i pneumatici definiti “quattro stagioni” adatti sia per la stagione estiva che per quella invernale.

La direttiva dispone che l’obbligo di adottare la dotazione invernale sia dal 15 novembre al 15 aprile, con delle deroghe per alcune zone particolari di montagna e la relativa disposizione deve essere resa nota e ben visibile con l’ausilio della segnaletica stradale verticale prescritta nel nuovo Codice della Strada.

Non esistono specifiche disposizioni in merito al montaggio delle catene ma dove specificato con apposito segnale i veicoli che vi circolano sono obbligati ad utilizzarle quantomeno sulle due ruote motrici

Chi circola senza i predetti dispositivi antisdrucciolevoli, catene o gomme termiche, dove indicato da apposito segnale commette una violazione al Codice della Strada e le sanzioni variano a seconda che il trasgressore si trovi in un centro abitato o fuori e sono rispettivamente di  41,00 € e 84 €, sanzione minima prevista, oltre alla decurtazione di 3 punti dalla patente.

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